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Cessione azienda in pillole: chi vende chi compra, info basiche

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Per chi conosce la materia può essere superfluo dirlo ma nella cessione le parti coinvolte sono sempre degli imprenditori, infatti l’azienda è definita dalla legge come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (citazione dall’articolo 2555 Codice civile).

Per essere un imprenditore tuttavia non basta avere una particolare predisposizione d’animo ma è necessario compiere passaggi burocratici e talvolta possedere autorizzazioni e requisiti professionali.

Per il Codice civile infatti imprenditore è “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (citazione dall’articolo 2082 Codice civile).

Senza andare troppo nel tecnico e per semplificare, possiamo dire che ha lo status di imprenditore chi ha partita IVA ed è regolarmente iscritto in Camera di Commercio – Registro delle Imprese, avendo specifiche competenze il cui riscontro può essere richiesto dalla legge.

L’impresa può essere svolta da un individuo o da un gruppo di persone in forma societaria.

Quindi, avendo il soggetto (l’imprenditore) e l’oggetto (l’azienda), si può dire che il compratore può acquisire l’azienda:

  • controllando il soggetto al quale essa è intestata, ciò avviene con l’acquisizione delle quote di maggioranza della società venditrice;
  • rilevando l’oggetto cioè il complesso di beni organizzati con cui l’imprenditore (individuo o società) opera, complesso che la legge definisce esattamente “Azienda”.

Nel caso 1) tutto il patrimonio sociale, compresa l’azienda, passa sotto il controllo del compratore, senza particolari obblighi burocratici a parte l’atto notarile e quanto ne consegue.

A condizione di svolgere un’approfondita verifica dei conti della società, questo tipo di acquisizione può risultare più conveniente, sotto diversi aspetti.

Se il venditore è un imprenditore individuale ovviamente non è possibile acquisire il soggetto, in quanto coincide con una persona fisica

Nel caso 2) la tipologia contrattuale è differente ed è denominata proprio “Cessione d’azienda”. Bisogna però dire che l’azienda non è solo un complesso di beni materiali, in quanto la sua organizzazione non prevede il solo utilizzo di impianti e attrezzature ma anche l’utilizzo di mano d’opera e di lavoro concettuale e direzionale. Nel complesso aziendale, che ha un suo valore unitario, rientrano poi, oltre ai contratti di lavoro, anche i contratti di locazione degli immobili in cui risiede ed opera l’azienda.

Il trasferimento di questi contratti segue le regole previste dalla legge, infatti il trasferimento al compratore di tali rapporti è oggetto di specifiche disposizioni. Ne parleremo.

Prossimamente:   Il percorso contrattuale.

Per informazioni: Dott. Vincenzo Cortese

Studio Cortese Immobiliare d’Impresa

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